Rateizzazione tributi

Servizio attivo

Servizio per la rateizzazione dei tributi


A chi è rivolto

Il servizio “Rateizzazione tributi” è rivolto ai contribuenti che ricevono un avviso di accertamento ed irrogazione delle sanzioni e si trovano in una situazione di oggettiva difficoltà.

Lo stato di disagio è riferito alle seguenti situazioni;

  • anziano con più di 60 anni titolare di pensione sociale o assegno minimo;
  • disoccupato iscritto al collocamento;
  • lavoratore non occupato in mobilità o in cassa integrazione;
  • inoccupato che ha perso l'indennità di cassa integrazione o mobilità dell'anno precedente;
  • disabile con invalidità non inferiore al 75% (allegare il certificato rilasciato dalla struttura pubblica);
  • soggetto in cura presso comunità terapeutica;
  • soggetto in stato di detenzione presso istituto di pena;
  • soggetto in casto di indigenza che usufruisce di assistenza sociale o alloggiativa, prestata dal Municipio;
  • società p enti in temporanea difficoltà economica.

Descrizione

La rateizzazione del debito derivante da avvisi di accertamento IMU è un procedimento attraverso il quale l’Amministrazione concede la possibilità di dilazionare il pagamento in caso di difficoltà economiche per il pagamento in unica soluzione.

Come fare

La rateizzazione del debito sarà effettuata in un numero di rate dipendenti dall'entità della somma da calcolarsi con riferimento all'importo richiesto dal contribuente cosi determinate: 

  • fino a Euro 99,99 nessuna dilazione e/o rateizzazione;
  • da Euro 100,00 a Euro 999,00 fino ad un massimo di 5 rate mensili;
  • da Euro 1.000,00 a Euro 2.999,00 fino ad un massimo di 8 rate mensili;
  • da Euro 3.000,00 a Euro 9.999,00 fino ad massimo di 12 rate mensili;
  • da oltre Euro 10.000,00 fino ad un massimo di 18 rate mensili.

Le somme rateizzabili si riferiscono, per i tributi iscritti a ruolo, all’importo della cartella esattoriale e, per i tributi relativi agli avvisi di pagamento bonario, agli avvisi di accertamento o di liquidazione, all’importo totale dell’avviso.

Le somme a favore del concessionario per interessi ed altre competenze non potranno essere rateizzate e dovranno essere pagate direttamente all’Agenzia della riscossione contestualmente al pagamento della prima rata del piano di ammortamento.

Le rateizzazioni di importi superiori a Euro 10.000,00 sono subordinate alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria che copra l'importo totale comprensivo degli interessi ed avente scadenza un anno dopo la scadenza dell'ultima rata. 

La garanzia di cui al precedente comma deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune creditore. 

Le rate mensili scadono l'ultimo giorno di ogni mese e sono di uguale importo, salvo variazioni di lieve entità derivanti da esigenze di calcolo. L'importo delle singole rate è arrotondato per eccesso all'unità di euro più vicina.

Sulle somme il cui pagamento è stato dilazionato e/o rateizzato si applicano gli interessi nella misura pari all'interesse legale in vigore alla data del provvedimento di concessione emesso da Responsabile del competente ufficio. 

Gli interessi, applicati in ragione dei giorni che intercorrono dalla data di scadenza del termine di pagamento fino alla scadenza di ciascuna rata, saranno corrisposti unitamente all'importo dilazionato e/o rateizzato alle scadenze stabilite.

Cosa serve

Il contribuente che, trovandosi in comprovate difficoltà di ordine economico, intende avvalersi della possibilità di rateazione di cui al presente Regolamento deve inoltrare specifica e motivata domanda all'Ufficio Tributi di questo Ente.

La domanda dovrà contenere:

  • l'indicazione espressa della richiesta di rateizzazione;
  • l'esatta indicazione degli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito tributario (avviso di pagamento, cartella esattoriale, avviso di accertamento, ecc.);
  • la dettagliata motivazione per la quale si chiede la rateizzazione del debito. 

Nel caso in cui il richiedente sia una persona fisica, alla richiesta dovrà essere allegata dichiarazione I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) relativa all'ultimo anno d'imposta utile ed, in copia, ogni altra documentazione idonea a consentire la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente Regolamento. Le persone giuridiche dovranno presentare la copia dell'ultima dichiarazione dei redditi o bilancio approvato.

La mancata esibizione da parte del contribuente della documentazione richiesta entro il termine fissato comporterà la decadenza del diritto al beneficio della rateizzazione del debito.

L'esibizione di atti contenenti dichiarazioni mendaci o false è punita ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia.

Cosa si ottiene

A seguito di un'istruttoria da parte degli uffici competenti, verificata la sussistenza dei requisiti, si potrà ottenere un piano rate per il pagamento dilazionato dell'importo dovuto.

Tempi e scadenze

Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva richiesta, il Funzionario Responsabile di ogni singolo tributo comunale adotta il provvedimento di concessione della dilazione e/o rateizzazione ovvero di diniego, sulla base dell'istruttoria compiuta.

L'ente si riserva la facoltà di sospensione secondo la legge 241 del 1990 e altre disposizioni vigenti.

Quanto costa

La presentazione della pratica non prevede alcun pagamento.

Accedi al servizio

Prenotando un appuntamento con l'ufficio comunale per la consegna del modulo.

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Condizioni di servizio

Accettazione e presa visione del regolamento comunale.

Contatti

Ufficio Finanziario-Tributi

Viale San Giorgio 1 - Arcinazzo Romano (Rm)

0774808006

ragioneria@comune.arcinazzoromano.rm.it

tributi@comune.arcinazzoromano.rm.it

protocollo@pec.comune.arcinazzoromano.rm.it

Allegati

Tipo: modulo    Formato: pdf

Ultimo aggiornamento: 13-05-2024

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